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Sicurezza sul lavoro: figure coinvolte e obblighi formativi – Accordo Stato-Regioni 2025

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) costruisce il sistema della prevenzione aziendale attorno a un insieme di figure con ruoli, responsabilità e obblighi formativi distinti e non sovrapponibili. Ogni figura ha compiti precisi stabiliti dalla legge: ignorarli — anche solo per una di esse — espone il datore di lavoro a sanzioni penali e amministrative.

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR), in vigore dal 24 maggio 2025, ha ridisegnato in modo organico tutti i percorsi formativi obbligatori previsti dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08, sostituendo e unificando i precedenti Accordi del 21 dicembre 2011 e del 22 febbraio 2012. Il risultato è un testo unico della formazione sulla sicurezza, che fissa per ciascuna figura durate, contenuti minimi, modalità di erogazione, periodicità degli aggiornamenti e obblighi di verifica finale.

La tabella che segue riassume, con aderenza al dettato normativo, tutte le figure del sistema di prevenzione aziendale, i relativi obblighi formativi aggiornati all'Accordo 2025 e i riferimenti normativi applicabili. Clicca su ciascuna figura per accedere alla pagina di dettaglio con il corso corrispondente.

Figura Riferimento normativo Corso base – Durata Aggiornamento Modalità consentite Note
Datore di Lavoro NUOVO Art. 17 e 37 D.Lgs. 81/08
Accordo SR 17/04/2025
16 ore
Modulo giuridico-normativo + modulo gestionale
6 ore ogni 5 anni Aula
Videoconferenza
E-learning
Obbligo nuovo introdotto dall'Accordo 2025. Da completare entro il 24/05/2027. Settore edile: +6 ore modulo cantieri.
Datore di Lavoro – RSPP (DL-SPP) Art. 34 e 37 D.Lgs. 81/08
Accordo SR 17/04/2025
16 ore (corso DL) +
8 ore modulo comune con esercitazione DVR +
eventuali moduli tecnici integrativi (12–16 ore per settori specifici)
8 ore ogni 5 anni Aula
Videoconferenza sincrona
NO e-learning per moduli tecnici
Percorso aggiuntivo rispetto al corso DL base. Chi era già formato come DL-RSPP ai sensi dell'Accordo 2011 è esonerato dal corso DL.
Dirigente Art. 37, c. 7, D.Lgs. 81/08
Accordo SR 17/04/2025
12 ore
4 moduli: giuridico-normativo, gestione organizzativa, compiti specifici, relazionale
6 ore ogni 5 anni Aula
Videoconferenza
E-learning
Sostituisce la formazione da lavoratore. Chi ha svolto la formazione da dirigente ai sensi dell'Accordo 2011 è esonerato dal corso DL.
Preposto Art. 37, c. 7, D.Lgs. 81/08
Accordo SR 17/04/2025
Formazione da lavoratore (generale + specifica) + modulo aggiuntivo 12 ore
Contenuti: ruolo, sorveglianza, valutazione rischi, comunicazione
6 ore ogni 2 anni Aula
Videoconferenza sincrona
NO e-learning
L'aggiornamento non può essere assolto con convegni. I preposti aggiornati da oltre 2 anni al 24/05/2025 devono aggiornarsi entro il 24/05/2026.
Lavoratore – Rischio basso Art. 37, c. 1, D.Lgs. 81/08
Accordo SR 17/04/2025
4 ore generali + 4 ore specifiche
= 8 ore totali
6 ore ogni 5 anni Aula
Videoconferenza
E-learning
La formazione deve avvenire prima dell'inizio dell'attività. La formazione generale (4h) è credito formativo permanente.
Lavoratore – Rischio medio Art. 37, c. 1, D.Lgs. 81/08
Accordo SR 17/04/2025
4 ore generali + 8 ore specifiche
= 12 ore totali
6 ore ogni 5 anni Aula
Videoconferenza sincrona
E-learning solo con atto regionale
La formazione specifica deve essere costruita sui rischi individuati nel DVR aziendale.
Lavoratore – Rischio alto Art. 37, c. 1, D.Lgs. 81/08
Accordo SR 17/04/2025
4 ore generali + 12 ore specifiche
= 16 ore totali
6 ore ogni 5 anni Aula
Videoconferenza sincrona
E-learning solo con atto regionale
Verifica finale obbligatoria: test min. 30 domande, soglia 70% risposte corrette.
RSPP esterno / ASPP Art. 32 e 33 D.Lgs. 81/08
Accordo SR 17/04/2025
Modulo A: 28 ore
Modulo B: 12–68 ore (variabile per settore ATECO)
Modulo C: 24 ore (solo RSPP)
40 ore ogni 5 anni (ASPP)
100 ore ogni 5 anni (RSPP)
Aula
Videoconferenza
E-learning per Modulo A
Struttura confermata dall'Accordo 2025 senza modifiche sostanziali rispetto all'Accordo 2011.
RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Art. 37, c. 10, D.Lgs. 81/08
Accordo SR 17/04/2025
L. 198/2025
32 ore 8 ore annuali Aula
Videoconferenza
Il D.L. 159/2025 (conv. L. 198/2025) ha rafforzato l'obbligo di aggiornamento anche per imprese sotto i 15 dipendenti. L'aggiornamento RLS assorbe quello del lavoratore.
Addetto al Primo Soccorso Art. 45 D.Lgs. 81/08
D.M. 388/2003
12 ore (Gruppo A – alto rischio)
12 ore (Gruppo B/C)
4 ore ogni 3 anni Aula con parte pratica obbligatoria La classificazione in Gruppi dipende dal settore ATECO e dal numero di lavoratori.
Addetto Antincendio Art. 46 D.Lgs. 81/08
D.M. 02/09/2021
Livello 1: 4 ore
Livello 2: 8 ore
Livello 3: 16 ore
Ogni 5 anni
(durata variabile per livello)
Aula con parte pratica obbligatoria Il livello dipende dalla classificazione del rischio incendio dell'attività ai sensi del D.M. 02/09/2021.
Operatori attrezzature – Patentini AGG. Art. 73, c. 5, D.Lgs. 81/08
Accordo SR 17/04/2025
Variabile per attrezzatura:
Carrello elevatore: 8–12 ore
PLE: 10–14 ore
Gru: 14–22 ore
Ogni 5 anni Aula con parte pratica obbligatoria L'Accordo 2025 aggiunge i carroponti all'elenco delle attrezzature soggette ad abilitazione specifica.

Regole comuni a tutti i percorsi formativi (Accordo 2025)

Indipendentemente dalla figura, il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 stabilisce alcune regole trasversali valide per tutti i corsi:

Verifica finale obbligatoria — al termine di ogni corso (base e aggiornamento) è obbligatoria una verifica di apprendimento tramite test con almeno 30 domande e almeno tre risposte alternative. L'esito è positivo con il 70% di risposte corrette. Senza superamento della verifica non viene rilasciato l'attestato.

Frequenza minima — il partecipante deve frequentare almeno il 90% delle ore del corso per accedere alla verifica finale.

Numero massimo di partecipanti — ogni aula non può ospitare più di 30 partecipanti.

Attestato valido su tutto il territorio nazionale — gli attestati rilasciati al termine dei corsi hanno validità nazionale, a condizione che il corso sia stato erogato da un soggetto formatore riconosciuto ai sensi dell'Accordo 2025.

Formazione durante l'orario di lavoro — ai sensi dell'art. 37, comma 12, del D.Lgs. 81/08, la formazione deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Periodo transitorio — fino al 24 maggio 2026 è ancora possibile avviare corsi secondo le regole degli Accordi previgenti (2011 e 2012). Dopo tale data tutti i nuovi corsi devono essere conformi all'Accordo 2025.


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Ogni azienda ha una combinazione diversa di figure da formare, livelli di rischio da rispettare e scadenze da monitorare. Keplero Servizi affianca i datori di lavoro nella mappatura completa degli obblighi formativi della propria organizzazione, nella calendarizzazione dei corsi e nel rilascio degli attestati conformi al nuovo Accordo Stato-Regioni 2025.

Esplora i corsi disponibili:

  • [Formazione lavoratori art. 37 – Generale e Specifica (rischio basso, medio, alto)]
  • [Corso RSPP – Datore di Lavoro]
  • [Corso RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza]
  • [Corso Addetto al Primo Soccorso]
  • [Corso Antincendio – Livelli 1, 2 e 3]
  • [Abilitazione uso macchinari – Patentini]
  • [DVR – Documento di Valutazione dei Rischi]

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