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Corso RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza | Bologna

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è la figura che la legge pone a tutela dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. È definito dall'art. 2, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

In tutte le aziende o unità produttive deve essere eletto o designato almeno un RLS, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.Lgs. 81/08. Non si tratta di una scelta facoltativa: è un obbligo di legge che riguarda ogni realtà lavorativa, a prescindere dalle dimensioni e dal settore.

Keplero Servizi eroga il corso di formazione per RLS a Bologna, conforme al D.Lgs. 81/08 e all'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, con docenti esperti e attestato valido su tutto il territorio nazionale.


Chi è l'RLS e come viene nominato?

L'RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di rappresentanze sindacali, viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Il numero minimo di RLS da eleggere varia in base alle dimensioni dell'azienda:

  • 1 RLS nelle aziende o unità produttive fino a 200 lavoratori;
  • 3 RLS nelle aziende o unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
  • 6 RLS nelle aziende o unità produttive con più di 1.000 lavoratori.

Nelle aziende in cui non sia stato eletto o designato l'RLS, le funzioni sono esercitate dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), individuato dagli organismi paritetici territoriali. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare all'organismo paritetico, o in mancanza all'INAIL, la mancata elezione dell'RLS.


Quali sono i compiti e i diritti dell'RLS?

L'RLS è l'unica figura del sistema di prevenzione aziendale che agisce come fiduciario dei lavoratori e per loro conto, potendo interagire con tutte le altre figure della sicurezza. Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 81/08, l'RLS ha diritto a:

  • accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  • essere consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in azienda;
  • essere consultato sulla designazione del RSPP, degli addetti al primo soccorso e antincendio e del Medico Competente;
  • ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle riguardanti le sostanze e le miscele pericolose, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro;
  • ricevere una copia del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi);
  • promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
  • formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
  • fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione adottate non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro;
  • partecipare alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/08.

La formazione obbligatoria dell'RLS: durata e contenuti

Ai sensi dell'art. 37, comma 10 e 11, del D.Lgs. 81/08, l'RLS ha diritto a una formazione particolare in materia di salute e sicurezza. Il corso base ha una durata minima di 32 ore, di cui almeno 12 ore devono avere contenuto specialistico, in relazione ai rischi specifici presenti in azienda e alle funzioni svolte dall'RLS.

La formazione deve consentire all'RLS di acquisire:

  • adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi presenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza;
  • adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi;
  • principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • conoscenza delle principali figure coinvolte e dei relativi obblighi;
  • aspetti normativi della rappresentanza dei lavoratori;
  • tecniche della comunicazione.

Ai sensi dell'art. 37, comma 11, del D.Lgs. 81/08, le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione dell'RLS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei contenuti minimi di legge. La formazione deve essere svolta in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio.


Aggiornamento dell'RLS: le novità 2025

Per aziende con più di 15 dipendenti

L'art. 37, comma 11, del D.Lgs. 81/08 prevede per gli RLS di aziende con più di 15 dipendenti un aggiornamento annuale la cui durata minima è stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale, tenendo conto della dimensione aziendale e del livello di rischio. In assenza di previsioni specifiche nel CCNL applicabile, la durata minima di riferimento consolidata è 8 ore annuali.

Per aziende con meno di 15 dipendenti — novità in vigore dal 30 dicembre 2025

Questa è la novità normativa più rilevante degli ultimi anni per le piccole imprese. Fino al 29 dicembre 2025, l'obbligo di aggiornamento periodico dell'RLS era previsto dalla legge solo per le aziende con più di 15 dipendenti. Con l'entrata in vigore della Legge 29 dicembre 2025, n. 159 (conversione del D.L. 31 ottobre 2025, n. 159), il quadro è cambiato radicalmente a partire dal 30 dicembre 2025.

L'aggiornamento periodico dell'RLS è ora obbligatorio per tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione, con periodicità annuale.

Nota importante sulla durata: la Legge 159/2025 ha esteso l'obbligo di aggiornamento a tutte le imprese, ma rimette la definizione della durata in ore alla contrattazione collettiva nazionale (CCNL) di categoria, tenendo conto della dimensione aziendale e del livello di rischio. In assenza di indicazioni specifiche nel proprio CCNL, il riferimento prudenziale è 8 ore annuali. Si consiglia di verificare quanto previsto dal CCNL applicato nella propria azienda o di richiedere una consulenza specifica. Il quadro sanzionatorio per le micro-imprese è ancora in fase di consolidamento normativo in attesa degli aggiornamenti dell'art. 37, commi 11 e 12, del D.Lgs. 81/08.

L'aggiornamento RLS assorbe l'aggiornamento lavoratori: frequentando il corso di aggiornamento RLS, il lavoratore non è tenuto a ripetere separatamente l'aggiornamento quinquennale previsto per i lavoratori.


Modalità di erogazione: la novità dell'Accordo 2025 sull'e-learning

Il precedente Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 vietava la formazione degli RLS in modalità e-learning, salvo diversa previsione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile.

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 non riporta più tale limitazione. Salvo diversa previsione del CCNL di categoria che vieti espressamente l'e-learning, la formazione e l'aggiornamento dell'RLS possono ora essere erogati anche in modalità e-learning, in aula o in videoconferenza sincrona.


Verifica finale obbligatoria

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 introduce l'obbligo di verifica finale dell'apprendimento anche per i corsi di aggiornamento, con test di almeno 30 domande e soglia di superamento al 70% di risposte corrette. È obbligatoria la frequenza di almeno il 90% delle ore del corso per accedere alla verifica e ottenere l'attestato valido su tutto il territorio nazionale.


Sanzioni per mancata formazione

La mancata erogazione della formazione dovuta all'RLS espone il datore di lavoro e i dirigenti a sanzioni ai sensi dell'art. 55, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 81/08, rivalutate dal D.M. Ministero del Lavoro n. 111/2023:

  • arresto da 2 a 4 mesi oppure ammenda da circa € 1.700 a € 7.400;
  • gli importi si moltiplicano in presenza di più lavoratori non formati: raddoppio oltre 5 lavoratori, triplo oltre 10;
  • nelle attività di cantiere, la mancata formazione dell'RLS può contribuire alla decurtazione dei crediti della patente a crediti o alla sua sospensione.

La formazione deve avvenire durante l'orario di lavoro e senza oneri economici a carico del lavoratore (art. 37, comma 12, D.Lgs. 81/08).


Domande frequenti sull'RLS (FAQ)

Ogni azienda deve avere un RLS? Sì. In tutte le aziende o unità produttive deve essere eletto o designato almeno un RLS, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.Lgs. 81/08. Non esistono soglie dimensionali che esentino dall'obbligo.

Cosa succede se i lavoratori non eleggono l'RLS? Le funzioni vengono esercitate dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), individuato dagli organismi paritetici competenti per territorio e settore. Il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la mancata elezione all'organismo paritetico o, in mancanza, all'INAIL.

L'RLS può essere lo stesso datore di lavoro? No. L'RLS rappresenta i lavoratori nei confronti del datore di lavoro: le due figure sono per definizione distinte e incompatibili.

La durata del corso base è uguale per tutte le aziende? La durata minima di 32 ore è prevista dalla legge per tutte le aziende. La contrattazione collettiva nazionale può prevedere durate superiori o contenuti aggiuntivi in base al settore e al livello di rischio.

Con il D.L. 159/2025 è cambiato qualcosa per le piccole imprese? Sì, in modo significativo. Dal 30 dicembre 2025, l'obbligo di aggiornamento annuale dell'RLS si estende a tutte le imprese, anche quelle con meno di 15 dipendenti. La durata in ore dell'aggiornamento è definita dal CCNL di categoria: in assenza di indicazioni specifiche il riferimento prudenziale è 8 ore annuali.

L'aggiornamento RLS vale anche come aggiornamento lavoratori? Sì. La frequenza di percorsi formativi di aggiornamento superiori a quelli richiesti per la propria funzione vale anche come aggiornamento per le funzioni inferiori: l'aggiornamento RLS assorbe pertanto l'aggiornamento quinquennale previsto per i lavoratori.

Il corso RLS può svolgersi in e-learning? Sì, dal 24 maggio 2025 il nuovo Accordo Stato-Regioni ha rimosso il precedente divieto di e-learning per la formazione RLS. La modalità e-learning è ora consentita salvo diversa previsione del CCNL di categoria applicabile all'azienda.


Il corso RLS di Keplero Servizi a Bologna

Redigere un programma formativo per l'RLS davvero conforme — che tenga conto del CCNL applicabile, del livello di rischio aziendale e delle più recenti novità normative — richiede competenza aggiornata. Keplero Servizi eroga il corso di formazione per RLS a Bologna con:

  • docenti esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 6 marzo 2013 e dall'Accordo Stato-Regioni 2025;
  • programma conforme ai contenuti minimi di legge previsti dall'art. 37, commi 10 e 11, del D.Lgs. 81/08;
  • erogazione in aula, in videoconferenza sincrona o in e-learning (salvo previsioni del CCNL);
  • verifica finale obbligatoria e rilascio di attestato valido su tutto il territorio nazionale;
  • aggiornamenti annuali conformi alle più recenti disposizioni normative, incluse le novità del D.L. 159/2025 e della Legge 159/2025.

Scopri anche: [Corso Formazione Lavoratori art. 37] · [Corso RSPP – Datore di Lavoro] · [Corso Addetto al Primo Soccorso] · [Corso Antincendio Livelli 1, 2 e 3] · [DVR – Documento di Valutazione dei Rischi]

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