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Formazione ex Art 37 Formazione Generale Lavoratori e Rischio specifico

Tutti i lavoratori devono avere una formazione di base e una formazione più specifica in relazione al livello di rischio dell’impresa e del suo settore di riferimento.

La classificazione dei tre livelli di rischio (alto, medio e basso) è definita in un allegato agli Accordi stessi e si sottolinea che il rischio è per il lavoratore e non per l’azienda in senso lato (per esempio, impiegato d’ufficio in azienda di costruzioni).

La formazione prevista non sostituisce l’addestramento e non preclude un'ulteriore formazione specifica, eventualmente richiesta come risposta ai risultati dell’analisi dei rischi. Viene inoltre confermato che la formazione segue il lavoratore; in fase di assunzione deve quindi essere verificata la formazione della risorsa in ingresso e deve essere pianificato l’eventuale aggiornamento necessario.

Per i lavoratori: almeno 4 ore di formazione (rischio basso) sino ad arrivare a 16 ore per i livelli di rischio alto, con successivo aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni.

L’obbligo riguarda tutti i neo assunti che devono essere formati entro i 60 gg dall’assunzione e tutti gli altri lavoratori che non rivestono funzioni specifiche (RLS, RSPP, Primo Soccorso, Antiincendio).

In caso di mancato adempimento: Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro per datore di lavoro - dirigente per ogni lavoratore non formato.

Addetto Primo Soccorso

In base alle leggi sulla sicurezza sul lavoro ogni azienda deve avere uno o più addetti al primo soccorso, formati attraverso corsi specifici. Il datore di lavoro deve stabilire in base al tipo di attività, al numero dei lavoratori e ai fattori di rischio, quanti devono essere gli addetti al primo soccorso. In ogni caso in ogni unità produttiva e per ogni turno lavorativo deve essere presente almeno un addetto al primo soccorso. In aziende con meno di 5 lavoratori il datore di lavoro può autonominarsi addetto al primo soccorso, ma solo nel caso in cui sia presente costantemente in azienda. I riferimenti normativi per ciò che riguarda la nomina e i compiti dell’addetto al primo soccorso sono gli artt.18-43-45 del D.Lgs. 81/08 e il DM 388/03. Nel caso in cui l’azienda appartenga al gruppo A è inoltre dovere del datore comunicare il nominativo dell’addetto al primo soccorso alla ASL di competenza tramite un apposito modulo, affinché possano essere avviate le predisposizioni agli interventi di emergenza.

La legge prevede anche che il datore di lavoro che non adempia al dovere di nominare l’addetto al primo soccorso incorra in un’ammenda da 3.000 a 9.000€. Il datore di lavoro ha inoltre l’obbligo di formare il lavoratore o i lavoratori prescelti per ricoprire tale ruolo. La formazione non deve essere effettuata fuori dall’orario lavorativo e non deve comportare alcun onere per il lavoratore. La sanzione per la mancata formazione è l’arresto da 2 a 4 mesi o un’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.

Addetto Anti Incendio

In tutte le attività produttive (fabbriche, uffici, impianti, pubblica amministrazione, cantieri, ecc.) è prevista la presenza di una squadra di emergenza ed evacuazione (D. Lgs. 81/08 art. 43), il numero degli addetti all'emergenza viene indicato dal datore di lavoro in relazione al tipo di rischio valutato.

Gli addetti al servizio antincendio ed evacuazione devono essere opportunamente formati attraverso apposito corso di formazione, gli addetti non hanno responsabilità penali, il loro compito è di intervenire in caso di necessità al fine di evitare e/o ridurre gli eventuali danni causati dall'incidente. 

Nel quadro delle misure di sicurezza passiva (sistemi di rilevazione, mezzi di spegnimento manuale, ecc.), l'esigenza di evacuare il più ordinatamente possibile l'edificio o parte di esso costituisce uno dei problemi imprescindibili che vengono posti anche dalla attuale normativa. 

Sanzioni: Per la mancata formazione dovuta, Datori di Lavoro e dirigenti sono punibili con l’arresto da 2 a 4 mesi o con ammenda da € 1.200,00 a € 5.200,00 (D.Lgs. 81/08, art. 55 comma 5 lettera c). 

Addetto all'utilizzo di Carrelli Elevatori

Rientra nella formazione obbligatoria prevista dall’art. 71 comma 7 del D.Lgs. 81/08 per quei lavoratori che, in azienda, svolgono attività di movimentazione carichi. 

Termini e modalità svolgimento della formazione. La formazione deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici ove presenti come prescritto dal D.Lgs. 81/08, art. 37, comma 12). La durata del corso è di 4 ore.

Sanzioni. Per la mancata formazione dovuta, i Datori di Lavoro sono punibili con l’arresto da 3 a 6 mesi o con ammenda da € 2.500,00 a € 6.400,00 (D.Lgs. 81/08 modificato, art. 87 comma 1 lettera c). 

 

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