RSPP, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS, Rappresentante dei Lavoratori per
RSPP datore di lavoro
I Datori di Lavoro hanno l’obbligo di valutare i rischi e garantire la sicurezza e salute dei lavoratori (D.Lgs. 81/08, artt. 17 e 18). I Datori di Lavoro (solo di aziende previste dall’ All. II del D.Lgs. 81/08, possono svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi in azienda (D.Lgs. 81/08, art. 34, comma 2), previa specifica formazione.
La formazione destinata ai Datori di Lavoro può essere svolta da centri di formazione accreditati. La durata dei corsi è di 16 ore minimo (D.M. 16/01/9797 “Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei Datori di Lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 27 del 3/02/97, art. 3).
RLS
(Art 2, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”
In tutte le aziende o unità produttive deve essere eletto/designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (D.Lgs. 81/08, art. 47 comma 2) che, per il suo ruolo di interfaccia tra l’azienda e i lavoratori, ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza (D.Lgs. 81/08 art. 37 comma 10).
La formazione deve essere svolta in collaborazione con gli organismi paritetici ove esistenti e deve avere una durata minima di 32 ore di cui 12 di natura specialistica (D.Lgs. 81/08 art. 37, comma 11 e 12).