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Corso Antincendio Livelli 1-2-3
Corso Addetto Antincendio Livello 1, 2 e 3 – Bologna | D.M. 2 settembre 2021
Ogni datore di lavoro è obbligato a designare uno o più lavoratori incaricati della prevenzione incendi, della lotta antincendio e della gestione delle emergenze, e a garantire loro una formazione specifica. È quanto stabilisce l'art. 46 del D.Lgs. 81/2008, disciplinato nel dettaglio dal D.M. 2 settembre 2021, in vigore dal 4 ottobre 2022, che ha integralmente sostituito il precedente D.M. 10 marzo 1998.
Il nuovo decreto ha ridisegnato la classificazione dei livelli di rischio, i contenuti formativi, le modalità di erogazione e ha introdotto per la prima volta l'obbligo di aggiornamento quinquennale e la formazione pratica obbligatoria per tutti i livelli, compreso il Livello 1.
Keplero Servizi eroga corsi antincendio per i Livelli 1, 2 e 3 a Bologna, con docenti qualificati ai sensi dell'art. 6 del D.M. 2/9/2021 e parte pratica con attrezzature reali.
Chi deve nominare gli addetti antincendio?
Ai sensi dell'art. 4 del D.M. 2/9/2021 e dell'art. 43 del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro è tenuto a designare un numero sufficiente di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, assicurandosi che siano sempre presenti durante l'orario di lavoro.
Sono tenuti a frequentare il corso tutti i lavoratori formalmente designati come addetti antincendio, inclusi preposti, dirigenti e lo stesso datore di lavoro che svolga direttamente tale funzione.
La formazione deve avvenire durante l'orario di lavoro e senza oneri per i lavoratori, ai sensi dell'art. 37, comma 12, del D.Lgs. 81/08.
Come si determina il livello di rischio: Livello 1, 2 o 3?
Il D.M. 2/9/2021 individua tre livelli di rischio incendio in base alle caratteristiche dei luoghi di lavoro. È il datore di lavoro — sulla base degli indirizzi contenuti nell'Allegato III del decreto — a determinare il livello applicabile alla propria attività, indicandolo nel DVR.
Livello 3 (rischio elevato) — rientrano in questa categoria, tra le altre:
- stabilimenti soggetti al D.Lgs. 105/2015 (rischio di incidenti rilevanti, soglia inferiore e superiore);
- centrali termoelettriche, impianti nucleari e installazioni assimilabili;
- aerostazioni, stazioni ferroviarie e marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²;
- metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
- strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale;
- case di riposo per anziani;
- scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
- cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per gallerie, caverne e opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
- interporti con superficie superiore a 20.000 m².
Livello 2 (rischio medio) — rientrano, tra le altre:
- luoghi di lavoro compresi nell'Allegato I al D.P.R. 151/2011 (attività soggette a CPI — Certificato di Prevenzione Incendi), con esclusione di quelle di Livello 3;
- cantieri temporanei e mobili ove si detengono e impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.
Livello 1 (rischio basso) — rientrano tutte le attività non comprese nei livelli precedenti, dove in generale le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme (es. piccoli uffici, studi professionali, attività commerciali di ridotte dimensioni).
Durata dei corsi e aggiornamento
Le durate minime sono stabilite dall'Allegato III del D.M. 2/9/2021:
| Corso base | Aggiornamento | Periodicità | |
|---|---|---|---|
| Livello 1 | 4 ore (teoria + pratica uso estintori) | 2 ore (solo pratica) | Ogni 5 anni |
| Livello 2 | 8 ore (teoria + esercitazioni pratiche) | 5 ore (teoria + pratica) | Ogni 5 anni |
| Livello 3 | 16 ore (teoria approfondita + pratica avanzata) | 8 ore (teoria + pratica) | Ogni 5 anni |
Una delle novità più significative del D.M. 2/9/2021 è l'introduzione della parte pratica obbligatoria anche per il Livello 1, che nel precedente D.M. 10/3/1998 poteva essere svolto esclusivamente in teoria.
Modalità di erogazione
Ai sensi dell'art. 3, comma 2, e dell'Allegato III del D.M. 2/9/2021, la formazione antincendio può essere erogata come segue:
- Parte teorica: in presenza fisica, oppure in modalità FAD sincrona (videoconferenza), con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l'impiego di tecnologie innovative di apprendimento.
- Parte pratica: obbligatoriamente in presenza fisica, con utilizzo di attrezzature reali (estintori, idranti, naspi). Non è ammessa la modalità online per la parte pratica.
Abilitazione presso i Vigili del Fuoco (Livello 2 — alcune attività)
Per alcune attività di Livello 2 soggette a CPI (Certificato di Prevenzione Incendi) ai sensi del D.P.R. 151/2011, il D.M. 2/9/2021 prevede, in aggiunta al corso di formazione, il superamento di un esame di idoneità tecnica presso le strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (CNVVF). L'elenco delle attività soggette a questo obbligo di abilitazione è indicato nell'Allegato IV del decreto. Contattaci per verificare se la tua attività rientra in questa casistica.
Contenuti del corso
Il programma segue i contenuti minimi dell'Allegato III del D.M. 2/9/2021, articolati per livello:
Modulo teorico (tutti i livelli, con approfondimento crescente):
- principi della combustione e del triangolo del fuoco;
- cause e circostanze di innesco degli incendi;
- misure di protezione passiva: compartimentazione, vie di esodo, resistenza al fuoco;
- misure di protezione attiva: impianti di rilevazione, segnalazione, spegnimento;
- classificazione degli incendi e degli agenti estinguenti;
- chiamata dei soccorsi e comunicazione con il 118/115;
- procedure di emergenza ed evacuazione;
- piano di emergenza (Livelli 2 e 3).
Modulo pratico (con attrezzature reali):
- conoscenza e uso degli estintori portatili (tutti i livelli);
- utilizzo di naspi e idranti (Livelli 2 e 3), con erogazione effettiva di acqua;
- simulazioni di scenari di emergenza;
- evacuazione guidata;
- utilizzo dei dispositivi di protezione individuale specifici (Livello 3).
Validità dei corsi pregressi
Ai sensi dell'art. 7 del D.M. 2/9/2021, restano validi i corsi svolti secondo la precedente normativa (Allegato IX del D.M. 10 marzo 1998). Gli addetti già formati secondo il vecchio decreto non devono ripetere il corso base, ma sono tenuti all'aggiornamento quinquennale secondo i nuovi programmi, integrando eventuali argomenti non presenti nella formazione pregressa.
Sanzioni per mancata formazione
Le sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08 in caso di inadempienza sono:
- mancata designazione degli addetti: ammenda da € 3.000 a € 9.000;
- mancata formazione degli addetti designati: arresto da 2 a 4 mesi oppure ammenda da € 1.200 a € 5.200 per ciascun lavoratore non formato;
- in caso di incendio con danni a persone, l'assenza di addetti formati aggrava significativamente la responsabilità penale del datore di lavoro.
Domande frequenti sul corso antincendio (FAQ)
Come faccio a sapere se la mia azienda è Livello 1, 2 o 3? Il livello dipende dal tipo di attività svolta, dalla presenza di sostanze infiammabili, dal numero di persone presenti e dall'eventuale soggiacenza al D.P.R. 151/2011 (attività soggette a CPI). La classificazione deve essere indicata nel DVR. Contattaci: ti aiutiamo a verificare il livello corretto senza impegno.
Il corso può svolgersi interamente online? No. La parte pratica deve svolgersi obbligatoriamente in presenza con attrezzature reali. Solo la parte teorica è ammessa in modalità FAD sincrona (videoconferenza).
Gli attestati del vecchio corso (D.M. 10/3/1998) sono ancora validi? Sì. Il D.M. 2/9/2021 ha confermato la validità dei corsi svolti secondo la vecchia normativa. È però obbligatorio procedere all'aggiornamento quinquennale secondo i nuovi programmi.
Ogni quanto va rinnovato l'attestato? Il D.M. 2/9/2021 ha introdotto per la prima volta la periodicità quinquennale obbligatoria per tutti i livelli. Il vecchio D.M. 10/3/1998 non prevedeva scadenze precise.
Quanti addetti antincendio devo nominare? La normativa richiede un numero "sufficiente" a garantire la copertura in ogni turno e sede. Non è previsto un numero minimo fisso, ma è consigliabile nominarne almeno due per evitare che in caso di assenza l'azienda resti scoperta.
Il piano di emergenza è sempre obbligatorio? No. L'obbligo scatta nei luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori, nei luoghi aperti al pubblico con più di 50 persone contemporaneamente presenti e nelle attività soggette a CPI (Allegato I al D.P.R. 151/2011). Per le attività più piccole che non rientrano in questi casi, è comunque obbligatorio riportare le misure organizzative di emergenza nel DVR.
Il corso Keplero Servizi a Bologna
Keplero Servizi eroga corsi antincendio per i Livelli 1, 2 e 3 a Bologna, pienamente conformi al D.M. 2/9/2021, con:
- docenti qualificati ai sensi dell'art. 6 del D.M. 2/9/2021 per la parte teorica e pratica;
- esercitazioni pratiche con estintori, idranti e naspi con erogazione effettiva di acqua;
- attestato valido su tutto il territorio nazionale;
- possibilità di organizzare il corso direttamente in azienda, previo accordo e numero minimo di partecipanti;
- supporto nella determinazione del livello di rischio applicabile alla tua attività.
Scopri anche: [Corso Addetto al Primo Soccorso] · [Formazione lavoratori art. 37] · [DVR – Documento di Valutazione dei Rischi] · [RSPP e RLS]
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