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Corso Formazione ex Art 37 Formazione Generale Lavoratori e Rischio specifico
Formazione obbligatoria lavoratori art. 37 D.Lgs. 81/08 – Accordo Stato-Regioni 2025: durata, contenuti e obblighi
La formazione obbligatoria dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro è disciplinata dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) e dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 ed entrato in vigore nella stessa data.
Ogni datore di lavoro è tenuto a garantire che tutti i propri lavoratori ricevano una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, con riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni. Questo obbligo non ammette deroghe e si applica a prescindere dal settore, dalle dimensioni dell'azienda e dalla tipologia contrattuale.
Se i tuoi lavoratori non sono ancora in regola con la formazione, contattaci oggi: Keplero Servizi eroga corsi conformi al nuovo Accordo 2025, in aula e in videoconferenza.
Cos'è la formazione obbligatoria ex art. 37 D.Lgs. 81/08?
L'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro deve assicurare a ciascun lavoratore una formazione articolata in due moduli distinti:
a) Formazione generale — dedicata ai concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro, valida per tutti i lavoratori indipendentemente dal settore e dal livello di rischio. Costituisce credito formativo permanente: una volta acquisita, non decade e non deve essere ripetuta in caso di cambio di azienda.
b) Formazione specifica — relativa ai rischi propri delle attività svolte e delle mansioni ricoperte, calibrata sul livello di rischio dell'azienda determinato in base al codice ATECO 2007 e sul DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) aziendale.
Durata della formazione: ore per livello di rischio
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 conferma la struttura del percorso formativo già prevista dall'Accordo del 21 dicembre 2011, con le seguenti durate minime obbligatorie:
| Modulo | Durata |
|---|---|
| Formazione generale | 4 ore (per tutti i lavoratori) |
| Formazione specifica – Rischio basso | 4 ore |
| Formazione specifica – Rischio medio | 8 ore |
| Formazione specifica – Rischio alto | 12 ore |
| Aggiornamento periodico | 6 ore ogni 5 anni |
Le durate indicate sono minimi obbligatori: il datore di lavoro può aumentarle sulla base dell'analisi dei rischi specifici aziendali e delle mansioni effettivamente svolte.
Quando deve avvenire la formazione? La novità per i neoassunti
Questa è una delle modifiche più rilevanti introdotte dal nuovo Accordo Stato-Regioni 2025.
Il precedente Accordo del 21 dicembre 2011 prevedeva la possibilità di completare la formazione entro 60 giorni dall'assunzione, una dicitura che aveva generato interpretazioni distorte, portando alcune aziende a far lavorare dipendenti privi di formazione nei primi mesi di attività.
Il nuovo Accordo del 17 aprile 2025 recepisce il disposto dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 81/08 nella sua corretta lettura: la formazione obbligatoria deve essere completata prima che il lavoratore inizi la propria attività lavorativa. In nessun caso il lavoratore può essere adibito a una mansione senza aver ricevuto la formazione generale e specifica necessaria — questo principio non conosce deroghe.
Modalità di erogazione: in aula, videoconferenza o e-learning?
Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 disciplina in modo preciso le modalità consentite per ciascun modulo:
Formazione generale (4 ore): può essere erogata in presenza, in videoconferenza sincrona o in modalità e-learning.
Formazione specifica – Rischio basso (4 ore): può essere erogata in presenza, in videoconferenza sincrona o in modalità e-learning.
Formazione specifica – Rischio medio (8 ore): può essere erogata in presenza o in videoconferenza sincrona. L'e-learning è consentito solo ove previsto da specifico atto regionale. Sono esclusi dall'e-learning anche i lavoratori di aziende classificate a rischio basso che svolgono mansioni che li espongono a un rischio medio o alto.
Formazione specifica – Rischio alto (12 ore): può essere erogata in presenza o in videoconferenza sincrona. L'e-learning è consentito solo ove previsto da specifico atto regionale.
Aggiornamento (6 ore ogni 5 anni): può essere erogato in presenza, in videoconferenza sincrona o in modalità e-learning.
Verifica finale obbligatoria: la grande novità del 2025
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 introduce l'obbligo di verifica finale dell'apprendimento al termine di ogni corso di formazione — sia per il modulo generale che per quello specifico, sia per i corsi base che per gli aggiornamenti.
Le caratteristiche della verifica:
- test con almeno 30 domande con almeno tre risposte alternative;
- esito positivo con almeno il 70% di risposte corrette;
- obbligo di frequenza di almeno il 90% delle ore del corso per accedere alla verifica;
- massimo 30 partecipanti per aula;
- tracciabilità delle presenze obbligatoria, anche in formato elettronico.
Solo al superamento della verifica finale viene rilasciato l'attestato di formazione, valido su tutto il territorio nazionale.
Contenuti della formazione: il collegamento con il DVR
Una novità sostanziale introdotta dall'Accordo 2025 riguarda il contenuto della formazione specifica. Il testo stabilisce che i contenuti, le modalità di erogazione e la durata effettiva dei corsi devono essere determinati sulla base:
- dei rischi realmente presenti in azienda, come individuati nel DVR;
- del contesto lavorativo specifico;
- dell'omogeneità mansionale dei partecipanti in aula (i corsi devono essere progettati per gruppi omogenei di lavoratori esposti agli stessi rischi).
Il DVR aziendale diventa quindi la base obbligatoria su cui costruire la formazione specifica: un corso generico, non collegato ai rischi reali della tua azienda, non è conforme alla normativa.
L'Accordo prevede inoltre che il DVR contenga un paragrafo dedicato alla formazione, per la tracciabilità dei percorsi formativi erogati e il monitoraggio del miglioramento continuo.
L'aggiornamento quinquennale
L'obbligo di aggiornamento della formazione rimane fissato a 6 ore ogni 5 anni, a decorrere dalla data di fine corso riportata nell'attestato.
L'aggiornamento deve essere anticipato ogni qualvolta si verifichino:
- modifiche significative nella valutazione dei rischi aziendali;
- introduzione di nuove mansioni, attrezzature o sostanze;
- risultanze negative delle verifiche di efficacia della formazione svolte durante l'attività lavorativa.
L'aggiornamento può essere erogato in presenza, videoconferenza sincrona o e-learning. A differenza dei corsi base, può essere assolto anche tramite partecipazione a convegni o seminari, a condizione che i contenuti siano coerenti con la formazione richiesta (con le eccezioni indicate nell'Accordo 2025 per alcune figure specifiche).
Il periodo transitorio
L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 prevede un periodo transitorio di 12 mesi dalla data di entrata in vigore (24 maggio 2025), fino al 24 maggio 2026, durante il quale è ancora possibile avviare corsi di formazione secondo le regole previgenti (Accordo 21 dicembre 2011).
I corsi avviati secondo le vecchie regole entro il 24 maggio 2026 rimangono validi. Dopo tale data, tutti i nuovi corsi devono essere conformi al nuovo Accordo 2025.
Sanzioni per mancata formazione
La mancata o incompleta formazione dei lavoratori espone il datore di lavoro a sanzioni previste dall'art. 55 del D.Lgs. 81/2008, rivalutate del 15,9% dal D.M. del Ministero del Lavoro n. 111 del 20 settembre 2023:
- arresto da 2 a 4 mesi oppure ammenda da circa 1.500 a 6.000 euro per ciascun lavoratore non formato (importi aggiornati soggetti a rivalutazione periodica);
- le sanzioni si moltiplicano in presenza di più lavoratori non formati;
- in caso di infortunio occorso a un lavoratore non formato, il datore di lavoro è esposto a responsabilità penale per lesioni o omicidio colposo, oltre che civile e assicurativa;
- nelle attività di cantiere, la mancata formazione contribuisce alla decurtazione dei crediti della patente a crediti o alla sua sospensione.
La formazione deve avvenire durante l'orario di lavoro e senza oneri economici a carico dei lavoratori, come previsto dall'art. 37, comma 12, del D.Lgs. 81/08.
Domande frequenti sulla formazione lavoratori (FAQ)
La formazione fatta in una precedente azienda è ancora valida? Sì, in parte. La formazione generale (4 ore) costituisce credito formativo permanente e rimane valida a prescindere dal cambio di datore di lavoro. La formazione specifica, invece, va verificata: se il nuovo lavoro comporta rischi diversi o un livello di rischio superiore, è necessario integrare o ripetere il modulo specifico. Il datore di lavoro ha l'obbligo di verificare la formazione già svolta dal lavoratore al momento dell'assunzione.
Un lavoratore part-time o a tempo determinato deve fare la formazione? Sì, senza eccezioni. L'obbligo si applica a tutti i lavoratori indipendentemente dalla tipologia contrattuale, dalla durata del contratto e dall'orario di lavoro.
La formazione e-learning è valida per tutti i settori? No. L'e-learning è consentito per la formazione generale e per la formazione specifica del rischio basso. Per rischio medio e alto è ammessa solo la presenza fisica o la videoconferenza sincrona, salvo specifici atti regionali. Anche un lavoratore di un'azienda a rischio basso che svolge mansioni esposte a rischio medio o alto non può fare la formazione specifica in e-learning.
Ogni quanto va rinnovato l'attestato di formazione? L'aggiornamento deve essere effettuato almeno ogni 5 anni, con un corso della durata minima di 6 ore. Deve essere anticipato in caso di variazioni significative dei rischi aziendali o delle mansioni.
Cosa cambia con il nuovo Accordo 2025 rispetto al precedente? Le principali novità riguardano: obbligo di verifica finale dell'apprendimento in tutti i corsi; formazione obbligatoria da completare prima dell'inizio dell'attività (non più entro 60 giorni); durata del rischio alto portata a 12 ore (non 16); contenuti della formazione specifica obbligatoriamente collegati al DVR aziendale; limiti più stringenti sull'uso dell'e-learning per rischio medio e alto.
La formazione si svolge durante l'orario di lavoro? Sì. L'art. 37, comma 12, del D.Lgs. 81/08 stabilisce che la formazione deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
Il corso Keplero Servizi – Formazione obbligatoria art. 37 D.Lgs. 81/08
Keplero Servizi eroga corsi di formazione generale e specifica per lavoratori pienamente conformi al nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, con:
- modulo generale da 4 ore, con verifica finale e rilascio attestato;
- modulo specifico calibrato sul livello di rischio ATECO della tua azienda: 4, 8 o 12 ore;
- contenuti costruiti sulla base del DVR aziendale e delle mansioni reali dei partecipanti;
- erogazione in aula o in videoconferenza sincrona certificata, con tracciabilità delle presenze;
- verifica finale con test a risposta multipla e rilascio attestato valido su tutto il territorio nazionale;
- aggiornamenti quinquennali da 6 ore.
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