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Corso Preposto – Formazione Aggiuntiva per la Sicurezza | Bologna
Corso Preposto – Formazione Aggiuntiva per la Sicurezza | Bologna
Il preposto è una figura centrale nel sistema di prevenzione e protezione aziendale previsto dal D.Lgs. 81/2008. È la persona che, in ragione delle proprie competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico, sovraintende all'attività lavorativa, garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controlla la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercita un funzionale potere di iniziativa (art. 2, comma 1, lettera e), D.Lgs. 81/08).
In pratica sono preposti i capi reparto, capi squadra, capi cantiere, capi turno, capisala, responsabili di funzione e, più in generale, chiunque di fatto sovraintende al lavoro altrui con potere di vigilanza, anche senza una formale nomina scritta.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR), in vigore dal 24 maggio 2025, ha ridefinito in modo sostanziale il percorso formativo obbligatorio del preposto, portando la durata del corso da 8 a 12 ore e riducendo la periodicità dell'aggiornamento da quinquennale a biennale. Si tratta delle modifiche più rilevanti introdotte per questa figura negli ultimi anni.
Keplero Servizi eroga il corso di formazione aggiuntiva per preposti a Bologna, conforme all'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/08 e all'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
Chi è il preposto e perché la sua formazione è "aggiuntiva"?
La formazione del preposto è definita dalla legge come aggiuntiva rispetto a quella prevista per i lavoratori, perché si aggiunge — e non sostituisce — il percorso formativo obbligatorio di base.
Ai sensi del punto 2.2 della Parte II dell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, chi assume il ruolo di preposto deve aver già completato:
- la formazione generale (4 ore, valida per tutti i lavoratori);
- la formazione specifica relativa al livello di rischio aziendale (4, 8 o 12 ore in base al codice ATECO).
Solo dopo aver completato entrambi i moduli è possibile accedere al corso di formazione aggiuntiva per preposti. Non è ammesso l'accesso diretto al corso preposti senza aver prima completato la formazione da lavoratore.
Chi è obbligato a seguire il corso?
La Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (di conversione del D.L. 146/2021) ha introdotto nel D.Lgs. 81/08 l'obbligo esplicito per il datore di lavoro di individuare il preposto e di garantirne la formazione obbligatoria. L'obbligo si applica a chiunque eserciti di fatto poteri di vigilanza sul lavoro altrui, anche in assenza di una nomina formale scritta.
Sono tenuti a frequentare il corso:
- capi reparto, capi squadra, capi cantiere, capi turno, capisala;
- responsabili di linea, coordinatori operativi, team leader;
- qualsiasi lavoratore che, anche solo di fatto, sovraintende all'attività lavorativa di altri e ne controlla la corretta esecuzione.
Attenzione al preposto "di fatto": secondo la giurisprudenza consolidata (Cass. Pen. 38913/2023), l'obbligo formativo si applica a chiunque eserciti concretamente i poteri di vigilanza, indipendentemente dall'esistenza di un incarico formale. Il datore di lavoro che non individua e non forma i preposti di fatto è comunque sanzionabile.
Obblighi del preposto ai sensi del D.Lgs. 81/08
Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 81/08, come modificato dalla Legge 215/2021, il preposto ha l'obbligo di:
- sovrintendere e vigilare sull'osservanza, da parte dei singoli lavoratori, degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza;
- verificare che i lavoratori abbiano ricevuto adeguate istruzioni prima di procedere allo svolgimento di attività particolarmente pericolose;
- astenersi, salvo casi di urgenza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di pericolo grave e immediato;
- interrompere immediatamente l'attività lavorativa in caso di pericolo grave e immediato, dandone comunicazione al datore di lavoro (obbligo introdotto dalla Legge 215/2021);
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le situazioni di rischio e i difetti dei dispositivi di protezione individuale;
- frequentare appositi corsi di formazione secondo le disposizioni dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08.
Durata del corso e contenuti obbligatori
Il corso di formazione aggiuntiva per preposti ha una durata minima di 12 ore, articolate in quattro aree tematiche previste dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025:
Area giuridico-normativa:
- definizione e individuazione del preposto ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 81/08;
- preposto di fatto ed effettività del ruolo;
- compiti, obblighi e responsabilità del preposto;
- rapporti tra il preposto e le altre figure del sistema di prevenzione (datore di lavoro, RSPP, RLS, medico competente, lavoratori);
- sanzioni a carico del preposto in caso di inadempimento.
Area gestionale e organizzativa:
- misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottate a seguito della valutazione dei rischi (DVR), con particolare riferimento al contesto in cui opera il preposto;
- obblighi connessi ai contratti di appalto, d'opera e di somministrazione;
- gestione del rischio interferenziale e il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza);
- modalità per sovraintendere e vigilare sulle attività lavorative e garantire l'attuazione delle direttive ricevute;
- importanza di individuare e segnalare incidenti e infortuni mancati.
Area di valutazione e controllo delle situazioni di rischio:
- modalità di individuazione e valutazione delle situazioni di pericolo;
- procedure operative per la gestione delle emergenze;
- obbligo di interruzione immediata dell'attività in caso di pericolo grave e immediato;
- gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): verifica dell'utilizzo corretto da parte dei lavoratori.
Area comunicazione:
- tecniche e strumenti di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, con particolare attenzione ai neoassunti, ai lavoratori somministrati e ai lavoratori stranieri;
- gestione dei conflitti e delle resistenze nel team;
- comunicazione con le altre figure della prevenzione.
Aggiornamento biennale: la principale novità dell'Accordo 2025
Questa è la novità più impattante per le aziende. Il precedente Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 prevedeva un aggiornamento quinquennale. Il nuovo Accordo del 17 aprile 2025, recependo quanto già stabilito dalla Legge 215/2021, ha ridotto la periodicità a ogni 2 anni, con una durata minima di 6 ore.
| Accordo 2011 (abrogato) | Accordo 2025 (in vigore) | |
|---|---|---|
| Durata corso base | 8 ore | 12 ore |
| Periodicità aggiornamento | Ogni 5 anni | Ogni 2 anni |
| Durata aggiornamento | 6 ore | 6 ore |
| Modalità consentite | Aula, videoconferenza, e-learning | Aula e videoconferenza sincrona (NO e-learning) |
L'aggiornamento dei preposti NON può essere assolto tramite convegni o seminari, anche se attinenti alla sicurezza. Lo stabilisce espressamente l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 alla Parte III — Corsi di aggiornamento. L'aggiornamento deve essere svolto in corsi strutturati, della durata minima di 6 ore, erogati in presenza o videoconferenza sincrona.
Scadenze transitorie: chi deve aggiornarsi e quando
Il nuovo Accordo prevede un regime transitorio specifico per i preposti già formati:
Preposti formati prima del 24 maggio 2023 (con ultimo corso o aggiornamento antecedente a tale data): devono completare l'aggiornamento entro il 24 maggio 2026, ossia entro 12 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo 2025.
Preposti formati dal 24 maggio 2023 in poi: si applica direttamente la nuova scadenza biennale dalla data dell'ultimo corso. Esempio: corso completato il 10 settembre 2023 → aggiornamento obbligatorio entro il 10 settembre 2025.
Attenzione: un preposto con aggiornamento scaduto non è più considerato regolarmente formato ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 e non può svolgere legittimamente il proprio ruolo. Il datore di lavoro è sanzionabile per ogni giorno di inadempienza.
Modalità di erogazione
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha introdotto un vincolo preciso: la formazione del preposto — sia il corso base che l'aggiornamento — può essere erogata esclusivamente in presenza fisica o in videoconferenza sincrona.
La modalità e-learning è espressamente esclusa per questa figura, a differenza di quanto era consentito dal precedente Accordo del 2011. La scelta normativa risponde alla necessità di garantire ai preposti una formazione interattiva, con componenti pratiche e simulazioni che richiedono la presenza effettiva del docente.
Verifica finale obbligatoria
Ai sensi del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, al termine di ogni corso — base e aggiornamento — è obbligatoria una verifica finale dell'apprendimento:
- test con almeno 30 domande (corso base) o almeno 10 domande (aggiornamento), con almeno tre risposte alternative;
- soglia di superamento: 70% di risposte corrette;
- frequenza minima obbligatoria: 90% delle ore del corso;
- massimo 30 partecipanti per aula.
Solo al superamento della verifica viene rilasciato l'attestato di formazione, valido su tutto il territorio nazionale.
Sanzioni per mancata formazione
Il datore di lavoro che non garantisce la formazione obbligatoria al preposto è sanzionabile ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D.Lgs. 81/08:
- arresto da 2 a 4 mesi oppure ammenda da circa € 1.700 a € 7.400 (importi rivalutati ai sensi del D.M. n. 111/2023);
- se la violazione riguarda più di 5 lavoratori, gli importi raddoppiano;
- se la violazione riguarda più di 10 lavoratori, gli importi triplicano;
- nelle attività di cantiere, la mancata formazione del preposto contribuisce alla decurtazione dei crediti della patente a crediti o alla sua sospensione.
La formazione deve avvenire durante l'orario di lavoro e senza oneri economici a carico del lavoratore (art. 37, comma 12, D.Lgs. 81/08). Svolgere i corsi nei giorni non lavorativi è possibile solo in presenza di un accordo sindacale o di un consenso esplicito e documentato del lavoratore.
Domande frequenti sul corso preposto (FAQ)
Chi è considerato "preposto" anche senza nomina formale? Chiunque eserciti di fatto poteri di vigilanza e supervisione sul lavoro altrui, anche senza un incarico scritto. La giurisprudenza (Cass. Pen. 38913/2023) è chiara: il ruolo si determina dall'attività concreta svolta, non dalla qualifica formale. Il datore di lavoro ha l'obbligo esplicito di individuare i preposti ai sensi della Legge 215/2021.
Il preposto deve aver fatto prima il corso da lavoratore? Sì, è un prerequisito obbligatorio. Il corso preposti è accessibile solo dopo aver completato la formazione generale (4 ore) e quella specifica (4, 8 o 12 ore in base al rischio aziendale). L'accesso diretto non è consentito.
L'aggiornamento del preposto vale anche come aggiornamento lavoratore? Sì. L'aggiornamento preposti, essendo più ampio, assorbe l'aggiornamento quinquennale previsto per i lavoratori. Il contrario non vale: l'aggiornamento lavoratori non può sostituire quello specifico biennale per i preposti.
Il corso può svolgersi in e-learning? No. Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 esclude esplicitamente l'e-learning per la formazione dei preposti, sia per il corso base che per l'aggiornamento. Sono ammesse solo la presenza fisica in aula e la videoconferenza sincrona.
Ogni quanto va rinnovato l'aggiornamento? Ogni 2 anni, con un corso strutturato della durata minima di 6 ore. L'aggiornamento non può essere assolto tramite convegni o seminari, anche se attinenti alla sicurezza.
Cosa succede se il preposto non si aggiorna entro la scadenza? Non è più considerato regolarmente formato e non può svolgere legittimamente il ruolo. Il datore di lavoro è esposto a sanzioni penali e amministrative per ogni giorno di inadempienza.
Un preposto formato prima del 24 maggio 2023 deve aggiornarsi entro quando? Entro il 24 maggio 2026, indipendentemente dalla data esatta della sua ultima formazione. È la scadenza transitoria prevista dall'Accordo 2025 per chi non rientra nella finestra biennale.
Il corso preposto di Keplero Servizi a Bologna
Keplero Servizi eroga il corso di formazione aggiuntiva per preposti e il relativo aggiornamento biennale a Bologna, pienamente conformi all'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/08 e all'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, con:
- docenti qualificati ai sensi del D.M. 6 marzo 2013, con esperienza documentata di almeno tre anni nel settore della salute e sicurezza sul lavoro;
- programma conforme ai contenuti minimi previsti dal punto 2.2 della Parte II dell'Accordo Stato-Regioni 2025;
- erogazione in aula o in videoconferenza sincrona;
- verifica finale obbligatoria con test a risposta multipla e rilascio di attestato valido su tutto il territorio nazionale;
- aggiornamenti biennali calendarizzati per non farti trovare mai scaduto;
- possibilità di organizzare sessioni dedicate direttamente in azienda, previo accordo e numero minimo di partecipanti.
Scopri anche: [Formazione lavoratori art. 37 – Generale e Specifica] · [Corso RLS] · [Corso RSPP – Datore di Lavoro] · [Corso Addetto al Primo Soccorso] · [DVR – Documento di Valutazione dei Rischi]
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